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Sito Creato Marzo 2009
Ultimo Aggiornamento
29 Aprile 2013
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere l’orientamento
espresso con circolare 1° luglio 2010, n.39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia
rispetto alla prescrizione medica.R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato
che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo2001, e, in via generale, da personale abilitato
dalle autorità competenti in
materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate
ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.
Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale.
Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.
Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo15, comma 1, lettera
c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione
medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione
della prestazione sanitaria resa.
2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre
D. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata
alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la
specifica attività motoria.R. La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR,
anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a
scopo di prevenzione o17